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Forum Giugno/Luglio
Quando la norma è volontaria
La Norma UNI 10939 e il progetto di norma UNI "Sistema di
rintracciabilità nelle aziende agroalimentari - Principi e requisiti per
l'attuazione"
di Paola Visintin
Prima di entrare nella normativa tecnica sulla
rintracciabilità di filiera, fondamentale è la comprensione del contesto
normativo in senso lato nel quale ci si muove.
Il 12 gennaio 2000 la Commissione Europea ha emanato il Libro
Bianco sulla Sicurezza alimentare: un documento quadro in cui sono
formulate proposte atte a trasformare la politica alimentare dell'Unione
Europea verso l'obiettivo della sicurezza alimentare e la fiducia dei
consumatori, utilizzando l'approccio completo ed integrato. Tale approccio
comporta la considerazione dell'intera catena alimentare, compresi i
mangimi, "dai campi alla tavola" applicato a tutti i
settori dell'alimentare in tutti gli Stati membri.
Quale politica alimentare efficace, il Libro Bianco richiede esplicitamente
la rintracciabilità dei flussi dei mangimi e degli alimenti, nonché dei
loro ingredienti. Per la realizzazione di questa politica alimentare, la
Commissione Europea prevede una conseguente riforma della normativa
esistente e l'istituzione dell'Autorità alimentare quale punto di
riferimento scientifico indipendente per l'intera Unione.
Le norme a livello cogente
La revisione normativa è già iniziata, ed il Regolamento (CE)
n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare è stato emanato nel
febbraio 2002. Tale Regolamento quadro disciplina tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi e
contiene i seguenti concetti chiave:
- libera circolazione di alimenti sicuri e sani
- elevato livello di tutela della vita e della salute umana come
politica comunitaria
- acquisire fiducia dei consumatori e controparti commerciali nei
processi decisionali su cui si basa la legislazione alimentare, nel
fondamento scientifico e nella struttura ed indipendenza delle
istituzioni che tutelano la salute
- considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare
come un unico processo
- predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità che
comprende i prodotti ed i mangimi per fornire informazioni ai
consumatori o al controllo ufficiale
- responsabilità legale degli operatori del settore alimentare della
sicurezza degli alimenti
- collaborazione dei dipendenti delle aziende alimentari alla riduzione
o prevenzione del relativo rischio
- istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti quale
punto di riferimento scientifico indipendente con funzioni di consulenza
e di informazione per la valutazione del rischio, in aiuto alle
istituzioni comunitarie e agli Stati membri che gestiscono il rischio.
L'Autorità non si occupa di alimenti e mangimi connessi con GMO, per i
quali è in preparazione una proposta di Regolamento (25 luglio 2001)
Per quanto riguarda invece il nostro Paese, attualmente
la legislazione italiana non prevede la rintracciabilità nel settore
agroalimentare, ma recentissimi interventi del Ministro delle Politiche
Agricole e l'attività del Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro (CNEL) danno segnali della precisa volontà di entrare nel
merito con l'emanazione di un accordo quadro generale, risultato del
confronto tra Governo e forze sociali del lavoro e dell'impresa, avente
l'obiettivo di certificare la qualità del settore agroalimentare italiano.
Le norme di applicazione volontaria
Con il termine volontario si intende invece tutta l'attività
normativa che si svolge negli organi tecnici che elaborano le norme
tecniche sui tre livelli:
- internazionale (ISO);
- europeo (CEN);
- nazionale (in Italia l'UNI).
Le norme tecniche sono delle specifiche approvate da un
organismo riconosciuto per applicazione ripetuta e continua la cui
osservanza non è obbligatoria.
Le loro caratteristiche sono:
- volontarietà
- consensualità: ottenute cioè con l'accordo delle parti che
hanno espresso l'interesse
- accessibilità: facilmente reperibili
Delle 58 Commissioni attualmente operanti in
ambito UNI, la Commissione "Alimenti e bevande" ha il compito di
sviluppare l'attività normativa nel settore alimentare. Rappresentanti del
mondo industriale, accademico, della certificazione, società di
consulenza, istituti di ricerca afferenti ai Ministeri competenti per il
settore alimentare, produzione primaria, grande distribuzione, ristorazione
collettiva hanno contribuito alla elaborazione della norma UNI 10939
(pubblicata in aprile 2001). Essa fissa i principi generali per la
progettazione ed attuazione di un sistema di rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari.
Ed ecco cosa prevede la norma UNI
Si tratta di una norma quadro, che definisce i principi e specifica i
requisiti per l'attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera in
tutti i casi in cui si voglia documentare la storia di un prodotto e
risalire alle specifiche responsabilità attraverso l'identificazione e la
registrazione dei flussi materiali e delle organizzazioni che
contribuiscono alla formazione, commercializzazione e fornitura di un prodotto
agroalimentare.
Questa norma non intende indurre l'uniformazione dei sistemi di
rintracciabilità di filiera, ma lascia alle parti la definizione
dell'ampiezza (cioè del principio e della fine della filiera) e della
profondità (cioè del numero di prodotto e di componenti) della filiera
agroalimentare, in quanto la progettazione e l'attuazione di un sistema di
rintracciabilità di filiera sono influenzate dal prodotto per il quale si
intende definire la filiera documentata e dalla necessità del rispetto
della legislazione e dei regolamenti cogenti.
Per realizzare un sistema di rintracciabilità di filiera, la norma
prevede come primo atto la condivisione, da parte delle singole
organizzazioni, ciascuna per le proprie competenze, di aspetti quali la
definizione del/i prodotto/i o del/i componente/i rilevante/i; le
organizzazioni ed i flussi materiali coinvolti; le modalità di
registrazione dei flussi materiali e di separazione del prodotto per quanto
necessario. Il secondo passo previsto è l'assicurazione del corretto
funzionamento del sistema di rintracciabilità di filiera da parte di ogni
organizzazione coinvolta, attraverso la definizione di un piano di
controllo. L'elemento successivo è l'identificazione del prodotto non
conforme e la sua gestione, supportata da procedure allo scopo.
Particolare attenzione è rivolta anche all'addestramento,
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale delle organizzazioni
interessate, data l'influenza che può avere sul sistema di rintracciabilità
la consapevolezza dell'importanza della propria funzione. Una volta
realizzato il sistema, è necessario inoltre procedere ad una verifica
periodica, per valutarne l'efficacia.
La norma infine prevede che tutto il sistema di rintracciabilità di
filiera sia documentato per avere la registrazione aggiornata, archiviata e
facilmente disponibile di tutte le informazioni relative alle attività ed
ai flussi del processo produttivo.
La decisione della Commissione "Alimenti e bevande" ha
portato alla presentazione della norma UNI in ambito ISO. Il testo della
norma UNI è stato sottoposto ad inchiesta tra i membri dell'ISO/TC 34 "Food
products". L'esito positivo dell'inchiesta offre l'opportunità
all'Italia di condurre a livello internazionale la discussione sul tema
rintracciabilità tra Paesi UE e non UE.
Un secondo progetto di norma
Nello scorso maggio 2001 il gruppo di lavoro UNI ha riaperto la sua attività
su un secondo progetto di norma "Sistema di rintracciabilità nelle
aziende agroalimentari - Principi e requisiti per l'attuazione" la
cui bozza è pervenuta dal mondo associativo industriale alimentare.
Spinte dalla necessità dell'azienda agroalimentare di poter risalire alla
provenienza dei materiali per meglio rispondere ai problemi che potrebbero
sorgere sulla sicurezza della produzione o all'identificazione dei
materiali utilizzati aventi rilevanza per le caratteristiche del prodotto,
le parti hanno ritenuto importante elaborare una norma volontaria in cui
fissare i requisiti minimi che ogni azienda agroalimentare deve soddisfare
per rintracciare i lotti di materiali e di prodotti finiti.
Questo progetto di norma riprende gli elementi presenti in quella
generale, quali la gestione delle non conformità, l'addestramento, la
verifica interna al sistema di rintracciabilità, la documentazione del
sistema di rintracciabilità, calando questi principi alla singola
azienda agroalimentare. Peculiare risulta pertanto il punto relativo
alla realizzazione del sistema di rintracciabilità, che tra le varie
attività prevede le modalità di identificazione e registrazione dei
materiali in entrata e dei rispettivi fornitori, con ciò portando alla
loro esplicita assunzione di responsabilità.
A prescindere dai fini della rintracciabilità, questa norma aiuta la trasparenza
delle transazioni commerciali perché entra nei rapporti tra le parti
orientandole alla costruzione di un percorso sulla base di accordi chiari e
precisi, assunti prima che il prodotto raggiunga il mercato. In questo
contesto i fornitori sono gli attori determinanti ai fini della costruzione
della filiera e della identificazione degli elementi da tracciare.
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